I candidati alla presidenza della Commissione Europea - commentaires I candidati alla presidenza della Commissione Europea 2014-05-22T21:23:25Z https://www.taurillon.org/i-candidati-alla-presidenza-della-commissione-europea#comment19888 2014-05-22T21:23:25Z <p>Gentile Francesco Franco, <br> la ringrazio per il suo commento. Per quel che riguarda il primo punto, ho scritto che « la sua [del presidente] nomina è a opera del Consiglio europeo, [...], per essere poi sottoposta all'approvazione del Parlamento europeo. », che è esattamente quanto descritto da lei, magari con altre parole (e per questo la ringrazio del chiarimento). Questo dimostra quanto povero sia il cambiamento : in fin dei conti, il Consiglio fa il nome e il Parlamento approva. Magari ora i rapporti di forza si sono un po' rovesciati, ma il solo fatto che si parli di « outsider » mi permette di essere pessimita. Comunque, la prova definitiva l'avremo tra qualche mese.</p> <p>Sul secondo punto : sono perfettamente d'accordo. È una conquista che reputo palese e pertanto non ho voluto sottolinerla, ma fa bene a farlo lei.</p> <p>Saluti, <br>Jacopo Barbati</p> I candidati alla presidenza della Commissione Europea 2014-05-22T10:52:58Z https://www.taurillon.org/i-candidati-alla-presidenza-della-commissione-europea#comment19879 2014-05-22T10:52:58Z <p>Mi pare che nell<code class="spip_code spip_code_inline" dir="ltr">articolo si faccia erroneamente riferimento ad una disciplina simile a quella attuale ma non più vigore. La disciplina si è evoluta varie volte e senza una formazione permanente e continua si rischia di fare riferimento a norme defunte. Dunque dopo il Trattato di Lisbona la situazione è la seguente: Cito testualmente per non fare errori da “Le nuove istituzioni europee. Commento al trattato di Lisbona” a cura di Franco Bassanini e Giulia Tiberi, Bologna. 2010. Il Mulino (capitolo tredicesimo “Le istituzioni europee” di Luigi Carbone, Luigi Cozzolino, Luigi Gianniti e Cesare Pinelli) pp. 273-274.: “la disciplina del procedimento di nomina del presidente della commissione e dei commissari fissata dall</code>art. 17.7 del TUE è identica a quella prevista dal TCost. Il presidente della commissione è eletto dal Parlamento europeo (sottolineatura mia) su proposta del Consiglio europeo, mentre secondo il TCE era designato dal consiglio dei ministri ed il Parlamento europeo si limita ad approvare la designazione. Soprattutto è significativa la positivizzazione della prassi in forza della quale la proposta del Consiglio europeo è preceduta da una consultazione con lo stesso [Parlamento] (sottolineatura mia).” Personalmente non vedo come il Consiglio europeo possa consultare il Parlamento se questo prima non abbia dato indicazioni “indicando” appunto un candidato…."</p> <p>La disciplina di nomina del presidente si chiude con una norma ancora più importante, ovvero la previsione, di una bocciatura da parte del parlamento europeo del candidato proposto dal Consiglio Europeo. In questo caso é prevista la reiterazione della medesima procedura che prenderà l`avvio con una nuova proposta del Consiglio europeo entro un mese." (ibidem p. 274).</p> <p>Andrebbe inoltre sottolineato, a mio sommesso avviso, che la nuova procedura giunge ad un punto di sintesi nuovo in cui ricevono maggiore attenzione (oltre agli ovvi interessi degli Stati membri) la sopranazionalità, e la legittimità democratica della commissione e del suo presidente.</p>