Perché c’è bisogno di una legge europea sul Revenge Porn

, di Paolo Di Fonzo

Perché c'è bisogno di una legge europea sul Revenge Porn

Tra i problemi che i legislatori del Terzo Millennio si sono ritrovati ad affrontare negli anni recenti, c’è quello di tutti i nuovi crimini connessi all’uso dei social network. Tali crimini infatti, presentano un duplice problema: da un lato c’è quello della giurisdizione, sempre difficile da determinare quando si parla di internet, e dall’altro quello del vuoto legislativo. In particolare, uno degli spregevoli atti che si sta tristemente diffondendo in tutto il mondo è quello del revenge porn, ovvero quella pratica per cui ex-partner diffondono online immagini e video privati allo scopo di rovinare la reputazione e in generale la vita dell’altra persona.

In Italia, il caso più famoso fino ad ora è stato quello di Tiziana Cantone, vittima di un’attenzione mediatica incresciosa (che include la colpevole partecipazione di varie testate giornalistiche italiane) in seguito alla diffusione di video dal contenuto esplicito, costringendola a cambiare nome e residenza. Tuttavia, per il già citato vuoto legislativo, Cantone non aveva appigli legali adeguati a cui aggrapparsi per rifarsi sulla persona che aveva diffuso il materiale privato, finendo per ottenere solamente una compensazione monetaria a malapena sufficiente a coprire le spese processuali. La vicenda, conclusasi in tragedia con il suicidio della donna, ha portato il Parlamento ad approvare una legge sul revenge porn che impone sanzioni monetarie e, in alcuni casi, l’arresto. L’Italia non è stata il primo paese europeo ad andare in questa direzione, con Francia, Regno Unito e Germania che avevano già provveduto a passare leggi in materia anni prima. Nonostante questi passi in avanti tuttavia, vi è ancora un’asimmetria notevole tra le legislazioni dei vari paesi dell’Unione Europea, inclusi quelli in cui il vuoto legislativo persiste. In tal senso, un approccio unitario sarebbe auspicabile e in grado di assicurare giustizia alle vittime. Per poter avere una prospettiva più concreta, è utile guardare dall’altro lato dell’Atlantico a quanto sta succedendo negli Stati Uniti. Gli USA infatti hanno al loro interno una situazione simile a quella dell’UE: diversi stati con diverse leggi per determinare non solo le sanzioni, ma anche la natura del crimine stesso, così come stati in cui l’atto è tuttora depenalizzato. Tuttavia, appare evidente, come spiegato da Katlyn M. Brady [1], la necessità di un approccio federale. I motivi, come già detto in precedenza, sono essenzialmente due e sono interconnessi. Prendiamo un caso recente e di particolare rilevanza: Katie Hill, membro del Congresso, è stata costretta alle dimissioni dopo la diffusione da parte di vari giornali di foto private, secondo la stessa Hill a opera dell’ora ex-marito. Per spiegare quanto assurda sia la questione della giurisdizione, questo esempio è topico: infatti, ciò che conta per determinarla in questo caso è lo stato in cui Hill si trovava al momento della diffusione delle foto. La parlamentare viaggiava spesso tra California e D.C. e i due stati hanno legislazioni ben diverse. Da qui l’assurdità per cui la stessa vittima, per la stessa vicenda e lo stesso crimine, potrebbe ritrovarsi in due scenari totalmente diversi a seconda dello stato in cui si trovava mentre un’altra persona commetteva l’atto. In questo caso tra l’altro, entrambi gli stati coinvolti hanno una legge che penalizza il revenge porn. Se Hill si fosse trovata in uno stato dove tale legge non esiste, sarebbe stata semplicemente impossibilitata a procedere (o meglio, si sarebbe dovuta limitare a reclamare i propri diritti d’autore sulle foto per richiedere che fossero rimosse da internet).

Tornando nel Vecchio Mondo, la situazione europea in casi simili avrebbe esiti pressoché identici: secondo la Convenzione sul Cybercrime del 2001, la giurisdizione per i crimini commessi online è a base territoriale, quindi dove l’atto ha luogo, o di nazionalità, quindi basata sulla cittadinanza del presunto criminale. Tuttavia, la Convenzione specifica che questo secondo punto è valido se e solamente se l’atto è riconosciuto come criminale anche nel territorio della nazione dov’è commesso. In altre parole, sebbene in Italia vi sia una legge sul revenge porn, se una persona di nazionalità italiana condividesse video privati dell’ex-partner mentre si trova in Portogallo, dove invece non vi è una legislazione a riguardo, non sarebbe perseguibile. Ora, tali situazioni in cui atti considerati come contro la legge in un paese membro sono invece non perseguibili se compiuti in altri paesi membri sono piuttosto comuni, basti pensare alla vendita di droghe a scopo ricreativo. Tuttavia, per i crimini online come il revenge porn la differenza è che il danno provocato alla vittima è evidente che si presenti dove la vittima risiede, piuttosto che dove l’atto viene compiuto, per via della mancanza di territorialità di internet: sempre nell’esempio di prima, condividere un video dal Portogallo non impedisce di rovinare la vita a una persona residente in Italia.

Con l’emergere dei casi di questa ributtante pratica, sarebbe quindi l’ora per il Parlamento Europeo di muoversi al fine di creare una legislazione univoca per l’intero territorio dell’Unione, al fine di evitare che le storture create da vuoti legislativi e problemi di giurisdizione impediscano il raggiungimento di un’appropriata pena per i colpevoli e sia garantita la protezione dei diritti alla privacy di tutti i cittadini europei.

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Note

[1Katlyn M. Brady, Revenge in Modern Times: The Necessity of a Federal Law Criminalizing Revenge Porn, 28 Hastings Women’s L.J. 3 (2017).

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